LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO VI
Area metropolitana e altre disposizioni in materia di Enti locali
Art. 22
Modifica dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994
1. Alla fine del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 12 maggio 1994, n.
19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi
del DLgs 30 dicembre 1992, n.502, modificato dal DLgs 7 dicembre
1993, n. 517", come sostituito dall'art. 181 della L.R. n. 3 del
1999, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il numero massimo dei membri puo' essere elevato nei casi in cui
l'Azienda Unita' sanitaria locale ricomprenda piu' di cinque
distretti, sino ad includere un rappresentante per ogni distretto.".
NOTE ALL'ART. 22
Nota alla rubrica
1) La L.R. 12 maggio 1994, n. 19, concerne Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517.
Comma 1
2) Il testo del comma 4 dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994, come
sostituito dall'art. 181 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
all'art. 10, e integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11 - Conferenza sanitaria territoriale
omissis
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo
delegato, e' composto da non piu' di cinque membri individuati dalla
Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione
distrettuale della Azienda Unita' sanitaria locale, ed espleta, in
nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella
deliberazione di cui al comma 3.
Il numero massimo dei membri puo' essere elevato nei casi in cui
l'Azienda Unita' sanitaria locale ricomprenda piu' di cinque
distretti, sino ad includere un rappresentante per ogni distretto.
omissis".