LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO VI
Area metropolitana e altre disposizioni in materia di Enti locali
Art. 18
Area metropolitana
1. Fino all'istituzione della Citta' metropolitana, nell'area
metropolitana di Bologna, delimitata ai sensi della L.R. 12 aprile
1995, n. 33, "Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di
Bologna e attribuzione di funzioni", la Regione, previa intesa con
gli Enti locali interessati, puo' definire, nell'ambito del Programma
di riordino territoriale, disposizioni per l'esercizio coordinato
delle funzioni di cui all'art. 24 del DLgs n. 267 del 2000.
2. L'esercizio delle medesime funzioni puo' essere organizzato
mediante un'Associazione, su intesa degli Enti locali interessati,
anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, o con altra
forma associativa di cui al Capo V del Titolo II, Parte I del DLgs n.
267 del 2000.
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art. 24 del DLgs n. 267 del 2000, citato alla nota
all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 24 - Esercizio coordinato di funzioni
1. La Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo'
definire a'mbiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle
funzioni degli Enti locali, attraverso forme associative e di
cooperazione, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento
dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attivita' culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si
applicano fino all'istituzione della citta' metropolitana.".
Comma 2
2) Il Capo V del Titolo II - Soggetti, Parte I - Ordinamento
istituzionale del DLgs n. 267 del 2000, citato alla nota all'art. 4,
concerne Forme associative.