LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO V
Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate
Art. 16
Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli
Enti locali
1. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di
affari istituzionali e' costituito il Comitato regionale per lo
sviluppo delle gestioni associate tra Enti locali.
2. Il Comitato e' composto dai Presidenti delle Unioni di Comuni,
delle Comunita' montane ammesse a beneficiare dei contributi
regionali di cui all'art. 11 e delle Associazioni intercomunali.
3. Il Comitato svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale
nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative
tra Comuni. In particolare, cura l'attivita' relativa all'istituzione
di un nucleo operativo per prestare supporto tecnico a piccoli Comuni
e forme associative.
4. Per la partecipazione alle sedute, i componenti del Comitato
percepiscono un gettone di presenza dell'importo di Lire 600.000
(pari a Euro 309,87), comprensivo del rimborso spese, annualmente
rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo.