LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO V
Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate
Art. 15
Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni
1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi
corrisposti alle fusioni, disponendo:
a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di
quello spettante ad una Unione in eguali condizioni;
b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma
massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni, e che abbia
durata decennale.
2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione
proporzionale di cui al comma 7 dell'art. 14.