LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO V
Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate
Art. 14
Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative
1. Il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la
corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione
associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle
funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali
della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo
anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della
costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali
nuove Comunita' montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art.
13, non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni
comprese, in tutto o in parte, in una Comunita' montana o con questa
coincidenti, ne' alle Associazioni intercomunali il cui territorio
coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una
Comunita' montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, e' prevista in
ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunita' montane,
secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4
dell'art. 33 del DLgs n. 267 del 2000.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono
preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o
che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il
personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con
esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma
associata dalla totalita' o da almeno i quattro quinti dei Comuni
ricompresi nell'Unione, nella Comunita' montana o nell'Associazione.
5. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova Unione
o Associazione intercomunale che ricomprenda Comuni che gia' avevano
fruito di incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri
di durata di cui al comma 2 tengono conto anche del periodo delle
precedenti erogazioni.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono
decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove,
sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata
l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei
risultati programmati.
7. La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello
stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi
massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le
risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno
dei richiedenti e' ridotto in proporzione.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 3
Il testo del punto 2 della lettera a) del comma 4 dell'art. 33 del
DLgs n. 267 del 2000, citato alla nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 33 - Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei
comuni
omissis
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale
dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono
a disciplinare, con proprie leggi, nell'a'mbito del programma
territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione
dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con
l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A
tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e
32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni: omissis 2) prevedono in
ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e
di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
omissis".