LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO IV
Programma di riordino territoriale
Art. 10
Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli
indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale,
in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9.
2. Il Programma di riordino territoriale e' adottato con
deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti
locali in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi
dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nel rispetto degli indirizzi
di cui al comma 1. La Giunta procede all'adozione del Programma
decorsi trenta giorni dall'esame in Consiglio della proposta di
indirizzi.
3. Il Programma e' aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le
modalita' di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai
Comuni interessati.
4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale
sullo stato di attuazione del Programma.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 2
Il testo dell'art. 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 31 - Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie
locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie
locali espressione degli Enti locali e' espresso di regola
all'unanimita'. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso
dalla maggioranza assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al
comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".