REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

                  CAPO IV                                                       
         Programma di riordino territoriale                                     
          Art. 10                                                               
Procedimento per la formazione   e l'aggiornamento del Programma                
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli                
indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale,           
in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9.             
2. Il Programma di riordino territoriale e' adottato con                        
deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti                
locali in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi                  
dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nel rispetto degli indirizzi             
di cui al comma 1. La Giunta procede all'adozione del Programma                 
decorsi trenta giorni dall'esame in Consiglio della proposta di                 
indirizzi.                                                                      
3. Il Programma e' aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le            
modalita' di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai            
Comuni interessati.                                                             
4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale              
sullo stato di attuazione del Programma.                                        
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente              
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:                         
"Art. 31 - Intese                                                               
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i                 
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede                   
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.                            
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della               
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie            
locali espressione degli Enti locali.                                           
3. L'assenso dei componenti della Conferenza  Regione-Autonomie                 
locali espressione degli Enti locali e' espresso di regola                      
all'unanimita'. Ove questa non sia  raggiunta, l'assenso e' espresso            
dalla maggioranza assoluta di tali componenti.                                  
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci             
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono             
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle                
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente             
entro i dieci  giorni successivi con le medesime modalita' di cui al            
comma 3.                                                                        
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non            
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza            
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del               
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.                
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere              
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I                  
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza               
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta              
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza               
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni                     
successive.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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