LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO II
Comunita' Montane
Art. 7
Istituzione di nuove Comunita' montane
e modifica delle delimitazioni territoriali delle Comunita' montane
esistenti
1. Qualora sia istituita una nuova Comunita' montana, il Presidente
della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformita' alle
delimitazioni territoriali, indica i Comuni che ne fanno parte e
costituisce la Comunita' stessa. Con il medesimo decreto sono
stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo
rappresentativo della Comunita' montana.
2. Qualora venga modificato l'ambito territoriale di una Comunita'
montana esistente, il Presidente della Giunta regionale, con proprio
decreto, in conformita' alle delimitazioni territoriali indica i
Comuni che ne fanno parte, regolando, ove necessario, gli aspetti
successori.
3. Nel corso della prima seduta, il Consiglio provvisorio della
Comunita' montana provvede all'elezione del Presidente e della Giunta
ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 267 del 2000. Tali
organi durano in carica sino al loro rinnovo ai sensi dello statuto.
4. Il Consiglio provvisorio delibera lo statuto entro sei mesi dalla
data di costituzione della Comunita' montana.
5. Il Consiglio eletto ai sensi del comma 1 dura in carica fino alla
scadenza prevista dallo statuto ed esercita le sue funzioni fino
all'insediamento del nuovo Consiglio.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 3
Il testo del comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 267 del 2000, citato
alla nota all'art. 4, e' riportato alla nota all'art. 2.