REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO II                                                           
           Comunita' Montane                                                    
          Art. 6                                                                
Controllo sulle Comunita' montane                                               
1. Il controllo sugli atti delle Comunita' montane e' esercitato                
secondo quanto previsto dall'art. 140 del DLgs  n.267 del 2000 ed e'            
disciplinato dalla legge regionale.                                             
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 140 del DLgs n. 267 del 2000, citato alla nota               
all'art. 4, e' il seguente:                                                     
"Art. 140 - Norma finale                                                        
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri              
enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano Enti            
locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi                
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto,           
dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi                  
sostituiti alla Giunta e al Consiglio del comune o della provincia i            
corrispondenti organi di governo.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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