LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO II
Comunita' Montane
Art. 6
Controllo sulle Comunita' montane
1. Il controllo sugli atti delle Comunita' montane e' esercitato
secondo quanto previsto dall'art. 140 del DLgs n.267 del 2000 ed e'
disciplinato dalla legge regionale.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
Il testo dell'art. 140 del DLgs n. 267 del 2000, citato alla nota
all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 140 - Norma finale
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri
enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano Enti
locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto,
dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi
sostituiti alla Giunta e al Consiglio del comune o della provincia i
corrispondenti organi di governo.".