LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO II
Comunita' Montane
Art. 5
Determinazione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane
1. La Regione determina gli ambiti territoriali delle Comunita'
montane sulla base delle proposte presentate dai Comuni interessati,
in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per
la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato
delle funzioni comunali.
2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dalla Comunita'
montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione
residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento
della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi
di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a
40.000 abitanti. Per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei
servizi svolti in forma associata possono essere inclusi comuni
confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che
siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della
Comunita' montana.
3. L'esclusione di Comuni dalle Comunita' montane, effettuata ai
sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani
dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti
dalla Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione
di Comuni non montani nella Comunita' montana non comporta
l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.