LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO II
Comunita' Montane
Art. 3
Autonomia statutaria
1. Le Comunita' montane hanno autonomia statutaria in armonia con le
leggi statali e regionali.
2. Lo statuto determina, in particolare:
a) la denominazione e la sede dell'ente;
b) gli organi dell'ente, le modalita' di elezione e le relative
attribuzioni;
c) i principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei
servizi e per la gestione associata delle funzioni delegate dai
Comuni;
d) le forme di collaborazione fra la Comunita' montana e gli altri
Enti locali, della partecipazione popolare e dell'accesso dei
cittadini alle informazioni ad ai procedimenti amministrativi.
3. Lo statuto prevede inoltre le modalita' di informazione e di
partecipazione dei Comuni eventualmente non rappresentati nell'organo
esecutivo della Comunita' montana competente ad assumere le relative
deliberazioni, quando si tratti di questioni concernenti la gestione
associata di funzioni dei Comuni stessi.
4. Lo statuto, in sede di prima votazione, e' deliberato dal
consiglio della Comunita' montana con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi
entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
5. A seguito dell'espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, lo statuto e' affisso per trenta giorni consecutivi
all'Albo pretorio della Comunita' montana ed entra in vigore
trascorsi trenta giorni dall'affissione. Lo statuto e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione ed inserito nella rete telematica
regionale.