REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO II                                                           
           Comunita' Montane                                                    
          Art. 2                                                                
Natura e funzioni                                                               
1. Le Comunita' montane sono Unioni di Comuni, Enti locali costituiti           
con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art.           
27 del DLgs 18 agosto 2000,  n.267 "Testo unico delle leggi                     
sull'ordinamento degli Enti locali".                                            
2. Le Comunita' montane esercitano le funzioni attribuite dalla legge           
e le funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.              
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 27 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e' il seguente:           
"Art. 27 - Natura e ruolo                                                       
1. Le Comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti           
fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a                 
province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per                  
l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per                    
l'esercizio associato delle funzioni comunali.                                  
2. La Comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo                
esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni               
partecipanti. Il presidente puo' cumulare la carica con quella di               
sindaco di uno dei comuni della comunita'. I rappresentanti dei                 
comuni della Comunita' montana sono eletti dai consigli dei comuni              
partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la                     
rappresentanza delle minoranze.                                                 
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui           
all'articolo 4, gli a'mbiti o le zone omogenee per la costituzione              
delle Comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la            
valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni            
comunali. La costituzione della Comunita' montana avviene con                   
provvedimento del Presidente della Giunta regionale.                            
4. La legge regionale disciplina le Comunita' montane stabilendo in             
particolare:                                                                    
a) le modalita' di approvazione dello statuto;                                  
b) le procedure di concertazione;                                               
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;                      
d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei                       
finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;                        
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.                       
5. La legge regionale puo' escludere dalla Comunita' montana i comuni           
parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel                     
territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione              
complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i              
comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.                 
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e            
degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione                 
europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale puo'              
prevedere, altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni e            
dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni                  
confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che                
siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della           
comunita'.                                                                      
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio            
coincide con quello di una Comunita' montana sono assegnate le                  
funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme                    
comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche            
nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non              
montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si                  
provvede allo scioglimento della Comunita' montana.                             
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di             
competenza delle regioni e delle Comunita' montane, le regioni, con             
propria legge, possono provvedere ad individuare nell'a'mbito                   
territoriale delle singole Comunita' montane fasce altimetriche di              
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della           
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo,           
della fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta'               
socio-economica.                                                                
8. Ove in luogo di una preesistente Comunita' montana vengano                   
costituite piu' Comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel                   
complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario,              
ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del              
DLgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.".                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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