LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 23
Prospetto dimostrativo del saldo per gli anni 1999
e 2001 di cui all'art. 53
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
1. A norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 53 della Legge 23
dicembre 2000, n. 388 e' approvato il prospetto dimostrativo del
saldo per gli anni 1999 e 2001 annesso alla presente legge.
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo della lett. a) del comma 1 dell'art. 53 della Legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernente Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e' il seguente:
"Art. 53 - Regole di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla
conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e
salvo quanto disposto dall'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1999,
n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1
dell'articolo 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, non potra' essere superiore a quello del 1999, al
netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza
sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del
bilancio per il 2001, le Regioni, le Province e i Comuni dovranno
approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di
previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per
gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati
di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999
sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa
dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti
consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere
effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
omissis".