LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 18
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entita'
1. A norma dell'art. 54 della L.R. n. 31 del 1977 e successive
modificazioni, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre la
rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di
natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di
accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo
rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a
condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di
Lire 20.000 (Euro 10,33).
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
Il testo dell'art. 54 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota
all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 54 - Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta
entita'
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta
regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione
vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo
delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni
singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammomare della
medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato
annualmente dalla stessa legge.
E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla
Regione per violazioni di leggi tributarie, quando le stesse siano di
importo non superiore a Lire 20.000.
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti
cumulativi del Presidente della Giunta regionale, senza onere alcuno
per i debitori.".