LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 12
Misure di flessibilizzazione - Programmi Speciali d'Area
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli
interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la
realizzazione dei Programmi Speciali d'Area di cui alla L.R. 19
agosto 1996, n. 30, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare
per l'esercizio finanziario 2001, ove necessario, con proprio atto,
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel
caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento nell'ambito del
fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese
d'investimento di sviluppo", alla Voce n. 3 dell'elenco n. 5,
allegato alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.
2. A tal fine e' altresi' autorizzata l'istituzione e la dotazione di
nuovi capitoli di spesa esclusivamente in attuazione di leggi
settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico
accantonamento di cui al comma 1, fermo restando il rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
3. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione dell'utilizzo
delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri della Regione
per la realizzazione dei Programmi Speciali d'Area di cui alla L.R.
n. 30 del 1996, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per
l'esercizio finanziario 2001, ove necessario, con proprio atto, le
opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e
di cassa fra i capitoli di spesa e all'interno delle quote di
finanziamento di cui all'elenco "P" allegato alla presente legge, in
deroga al disposto del comma 1 dell'art. 39 della L.R. n. 31 del 1977
e successive modificazioni e alle disposizioni della legge
finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari del bilancio.
4. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalita' per
la predisposizione delle proposte di variazione al bilancio di cui al
presente articolo.
5. Le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere
deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si
riferisce, a norma del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977
e successive modificazioni.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) La L.R. 19 agosto 1996, n. 30, concerne Norme in materia di
programmi speciali d'area.
Comma 3
2) La L.R. n. 30 del 1996 e' citata alla nota 1) al presente
articolo.
3) Il testo del comma 1 dell'art. 39 della L.R. n. 31 del 1977,
citata alla nota all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 39 - Divieto di storni
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 31, 32, 33 e 32, comma
3, e' vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del
bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli
stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti
di cassa.
omissis".
Comma 5
4) Il testo del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977,
citata alla nota all'art. 6, e' riportato alla nota all'art. 10.