LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 11
Misure di flessibilizzazione -
Disposizioni per il finanziamento delle leggi settoriali di spesa
previste nell'ambito dei fondi globali
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui
all'art. 16.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il
bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 5 dell'art. 38 della
L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 2
Il testo del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977, citata
alla nota all'art. 6, e' riportato alla nota all'art. 10.