LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 9
Variazioni al bilancio
con provvedimento amministrativo
1. A norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977 e
successive modificazioni, la Giunta regionale e' autorizzata a
disporre con proprio atto l'iscrizione negli stati di previsione
dell'entrata e della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio
2001 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti la acquisizione a
bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei
contributi della Unione Europea e la relativa destinazione quando
questa sia tassativamente regolata dalla legge o da regolamenti
comunitari.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 9
Il testo del comma 1 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977, citata
alla nota all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 38 - Variazioni di bilancio
La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale
ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da
comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio
occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni
dello stato vincolate a scopi specifici, nonche' per l'iscrizione
delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate
dalla legge.
omissis".