REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 9                                                                
Variazioni al bilancio                                                          
con provvedimento amministrativo                                                
1. A norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977 e                 
successive modificazioni, la Giunta regionale e' autorizzata a                  
disporre con proprio atto l'iscrizione negli stati di previsione                
dell'entrata e della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio               
2001 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti la acquisizione a            
bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei           
contributi della Unione Europea e la relativa destinazione quando               
questa sia tassativamente regolata dalla legge o da regolamenti                 
comunitari.                                                                     
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 9                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977, citata             
alla nota all'art. 6, e' il seguente:                                           
"Art. 38 - Variazioni di bilancio                                               
La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale             
ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da             
comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio             
occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni            
dello stato vincolate a scopi specifici, nonche' per l'iscrizione               
delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate               
dalla legge.                                                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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