LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 7
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 32 della L.R. n. 31
del 1977 e successive modificazioni, destinato a far fronte al
maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso
dell'esercizio 2001 sui singoli capitoli di spesa, e' determinato per
l'esercizio medesimo in Lire 1.900.000.000.000 (Euro 981.268.108,27).
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al Cap. 85300 a
favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa e' disposto
con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo dell'art. 32 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota
all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 32 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Nel bilancio annuale di cassa e' iscritto un fondo di riserva per
fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso
dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli
stanziamenti disposti in sede di previsione.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a
favore di altri capitoli del bilancio di cassa e' disposto con
delibera del Consiglio regionale soggetta a controllo.
Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura
di esercizio, non previsti - o previsti in entita' inadeguata - nella
apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del
corrispondente stanziamento di cassa - o dotati di stanziamento
insufficiente - e' autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello
stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto
salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui
passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al
successivo art. 37.
L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo e'
determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un
dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla
legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.".