REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 7                                                                
Fondo di riserva del bilancio di cassa                                          
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 32 della L.R. n. 31             
del 1977 e successive modificazioni, destinato a far fronte al                  
maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso                         
dell'esercizio 2001 sui singoli capitoli di spesa, e' determinato per           
l'esercizio medesimo in Lire 1.900.000.000.000 (Euro 981.268.108,27).           
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al Cap. 85300 a           
favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa e' disposto             
con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.             
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 32 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota               
all'art. 6, e' il seguente:                                                     
"Art. 32 - Fondo di riserva del bilancio di cassa                               
Nel bilancio annuale di cassa e' iscritto un fondo di riserva per               
fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso            
dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli                      
stanziamenti disposti in sede di previsione.                                    
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a                 
favore di altri capitoli del bilancio di cassa e' disposto con                  
delibera del Consiglio regionale soggetta a controllo.                          
Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura           
di esercizio, non previsti - o previsti in entita' inadeguata - nella           
apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del                
corrispondente stanziamento di cassa - o dotati di stanziamento                 
insufficiente - e' autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello             
stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto                
salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui           
passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al           
successivo art. 37.                                                             
L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo e'                 
determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un               
dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla           
legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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