LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 58
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
degli articoli 127 comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 aprile 2001 VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 59 del 25 gennaio 2001; oggetto consiliare n. 110 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 72 in data 26 gennaio 2001;
- assegnato alla I Commissione consillare permanente "Bilancio
Programmazione Affari Generali" in sede referente e in sede
consultiva alle Commissioni II "Attivita' Produttive", III
"Territorio Ambiente Trasporti", IV "Sicurezza Sociale" e V "Turismo
Cultura Scuola Formazione".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 12
marzo 2001, con relazione scritta del consigliere Sabbi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 marzo 2001,
con atto n. 23/2001;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 373/4.1.27/C.G. del
13 aprile 2001.
NOTE ALL'ART. 58
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 127
omissis
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
omissis".
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".