LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 57
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma
del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive
modifiche ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio
pluriennale 2001-2003 - Stato di previsione dell'Entrata, nel
rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della
Spesa.
NOTA ALL'ART. 57
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 31 del 1977, citata
alla nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 5 - Efficacia del bilancio pluriennale
omissis
In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura
finanziamento di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a
carico di esercizi futuri.
omissis".