REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 56                                                               
Modifiche alla L.R. 14 aprile 1995, n. 36                                       
1. Il titolo della L.R. 14 aprile 1995, n. 36 "Interventi a sostegno            
delle attivita' del Consorzio per la gestione della Sacca di Goro" e'           
cosi' modificato "Interventi a sostegno delle attivita' di gestione             
della Sacca di Goro".                                                           
2. Nell'art. 1 della L.R. n. 36 del 1995 sono apportate le seguenti             
modifiche:                                                                      
a) al comma 1 le parole "al Consorzio per la gestione della Sacca di            
Goro" sono sostituite dalle parole "alla Provincia di Ferrara";                 
b) al comma 3 le parole "al Consorzio per la gestione della Sacca di            
Goro finanziamenti per interventi rientranti nelle finalita'                    
statutarie," sono sostituite dalle parole "alla Provincia di Ferrara            
finanziamenti per interventi";                                                  
c) al comma 4 le parole "del Consorzio" sono sostituite dalle parole            
"della Provincia di Ferrara";                                                   
d) i commi 5 e 6 sono abrogati.                                                 
3. I contributi gia' concessi in attuazione della L.R. n. 36 del 1995           
a favore del Consorzio per la gestione della Sacca di Goro sono                 
erogati a favore della Provincia di Ferrara nel rispetto delle                  
modalita' ivi previste.                                                         
NOTA ALL'ART. 56                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 36, concernente              
Interventi a sostegno delle attivita' del Consorzio per la gestione             
della Sacca di Goro, prima delle modifiche apportate dalla presente             
legge, era il seguente:                                                         
"Art. 1                                                                         
1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio per la           
gestione della Sacca di Goro finanziamenti in conto capitale per la             
realizzazione di opere di valorizzazione e sviluppo e del sistema di            
monitoraggio del complesso denominato "Sacca di Goro", sito in                  
provincia di Ferrara, sulla base di progetti esecutivi approvati                
dalla Giunta stessa, previa istruttoria tecnico-economica.                      
2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene come                
segue:                                                                          
a) un primo acconto nella misura del venti per cento all'inizio dei             
lavori, da recuperare in percentuale su ogni singolo stato di                   
avanzamento;                                                                    
b) le erogazioni successive sulla base degli stati di avanzamento dei           
lavori di entita' non inferiori al venticinque per cento dell'importo           
complessivo dei lavori;                                                         
c) il saldo o il conguaglio ad omologazione degli atti di collaudo.             
3. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio per la           
gestione della Sacca di Goro finanziamenti per interventi rientranti            
nelle finalita' statutarie, volti ai seguenti fini:                             
a) manutenzione, ordinaria e straordinaria, e conduzione di opere,              
strutture, installazioni per la difesa, la valorizzazione e la                  
gestione della Sacca di Goro;                                                   
b) gestione idraulica della Sacca di Goro, anche ai fini della                  
valorizzazione delle attivita' produttive nella Sacca stessa;                   
c) custodia e vigilanza del patrimonio ambientale e paesaggistico e             
dei relativi impianti e manufatti, anche in rapporto con l'Ente di              
gestione del Parco Delta del Po;                                                
d) conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il                       
monitoraggio della Sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua             
dolce ad essa connessi.                                                         
4. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 e' subordinata            
all'approvazione, da parte del Consorzio, del programma annuale                 
operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare           
attuazione nell'anno di riferimento, comprensivo degli oneri per il             
personale, la Giunta regionale fissa le modalita' di controllo                  
tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei                      
finanziamenti.                                                                  
5. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio per la           
gestione della Sacca di Goro un finanziamento finalizzato ad                    
incrementare il fondo di dotazione del Consorzio.                               
6. Con la delibera della Giunta regionale che concede il                        
finanziamento di cui al comma 5 sono previamente stabiliti i criteri            
per la determinazione e le modalita' per l'erogazione del                       
finanziamento stesso.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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