LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 52
Edilizia residenziale universitaria
1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale
universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e
successive modificazioni e integrazioni e' disposta, per l'esercizio
2001, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 4.500.000.000
(Euro 2.324.056,05). (Cap. 73135)
NOTA ALL'ART. 52
Comma 1
La L.R. 8 settembre 1981, n. 36, concerne Piano poliennale di
finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio
universitario.