LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 50
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione
tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per
iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b)
della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2001, un'autorizzazione di spesa di Lire 1.800.000.000
(Euro 929.622,42). (Cap. 71572 CNI)
NOTA ALL'ART. 50
Comma 1
Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25
giugno 1996, n. 21, concernente Promozione e coordinamento delle
politiche rivolte ai giovani, e' il seguente:
"Art. 4 - Progetti pilota
omissis
2. Per l'attuazione dei progetti pilota di cui al comma 1, la Regione
sostiene:
omissis
b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica
delle strutture necessarie.".