LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 49
Iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni
storiche, artistiche e culturali
1. L'autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali,
per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale
per l'insieme del territorio regionale, a norma del comma 2,
dell'art. 1 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40 e' ridotta di Lire
1.500.000.000 (Euro 774.685,35). (Cap. 70718)
NOTA ALL'ART. 49
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 40 del 1998, citata
alla nota all'art. 48, e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
omissis
2. La Regione attua inoltre interventi finanziari speciali per
contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza
culturale per l'insieme del territorio regionale.".