REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 49                                                               
Iniziative straordinarie per la valorizzazione   delle espressioni              
storiche, artistiche e culturali                                                
1. L'autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali,            
per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale             
per l'insieme del territorio regionale, a norma del comma 2,                    
dell'art. 1 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40 e' ridotta di Lire                
1.500.000.000 (Euro 774.685,35).   (Cap. 70718)                                 
NOTA ALL'ART. 49                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 40 del 1998, citata              
alla nota all'art. 48, e' il seguente:                                          
"Art. 1 - Finalita'                                                             
omissis                                                                         
2. La Regione attua inoltre interventi finanziari speciali per                  
contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza             
culturale per l'insieme del territorio regionale.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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