LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 48
Iniziative straordinarie per le celebrazioni
del primo centenario della morte di Giuseppe Verdi
1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza
culturale, a norma del comma 1, lett. b) dell'art. 1 della L.R. 1
dicembre 1998, n. 40, e' disposta la seguente autorizzazione di
spesa:
Cap. 70716 "Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero
ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
nonche' per interventi di miglioramento della fruibilita' degli
stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali
compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la
sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi - Celebrazioni G. Verdi
anno 2001 (art. 1, comma 1, lett. b), art. 2, art. 3, comma 2, L.R. 1
dicembre 1998, n. 40)" Esercizio 2001: Lire 500.000.000 (Euro
258.228,45).
NOTA ALL'ART. 48
Comma 1
Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 1
dicembre 1998, n. 40, concernente Interventi finanziari speciali per
la realizzazione di "Bologna Citta' europea della cultura per l'anno
2000", per le celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe
Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la
valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali
nella regione Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna attua interventi finanziari speciali al
fine di contribuire alla realizzazione dei seguenti eventi,
considerati di grande rilevanza per l'intero territorio regionale:
omissis".