LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 46
Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di strutture
di accoglienza a favore degli immigrati a norma di quanto disposto
dall'art. 5 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 e' disposta, per
l'esercizio 2001, un'autorizzazione di spesa di Lire 7.000.000.000
(Euro 3.615.198,29). (Cap. 68321)