REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 45                                                               
Interventi volti alla tutela e al controllo   della popolazione                 
canina e felina                                                                 
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la                
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali            
predatori in attuazione dell'art. 26 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27            
e' disposta, per l'esercizio 2001, un'autorizzazione di spesa di Lire           
120.000.000 (Euro 61.974,83).   (Cap. 64410)                                    
NOTA ALL'ART. 45                                                                
Comma 1                                                                         
L'art. 26 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27, concernente Nuove norme              
per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 26 - Contributi                                                           
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione                     
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di               
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali           
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale                   
competente per territorio.                                                      
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono                
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio             
regionale.".                                                                    
NOTA ALL'ART. ART. 46                                                           
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 5 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14, concernente            
Nuove norme per l'immigrazione, e' il seguente:                                 
"Art. 5 - Interventi socio-assistenziali                                        
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari               
della presente legge sono disciplinati dalla L.R. 12 gennaio 1985, n.           
2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".             
2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi                    
disciplinate emana disposizioni affinche' in favore degli immigrati             
extracomunitari e dei loro familiari i Comuni promuovano:                       
a) l'istituzione di centri di prima accoglienza finalizzati fra                 
l'altro: 1) all'informazione sui diritti, doveri ed opportunita' per            
gli immigrati extracomunitari; 2) alla consulenza legale e                      
amministrativa, ivi comprese le procedure per i ricongiungimenti                
familiari; 3) alla facilitazione della fruizione delle prestazioni              
erogate dai servizi territoriali; 4) alla erogazione di prestazioni             
di segretariato sociale agli immigrati detenuti o dimessi dal                   
carcere; 5) alla promozione di attivita' volte alla valorizzazione              
della loro cultura e delle loro tradizioni, nonche' alla conoscenza             
della cultura e della lingua italiana;                                          
b) l'attuazione di interventi e servizi straordinari per coloro che             
versano in situazione di bisogno;                                               
c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze                   
abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio                    
pubblico.                                                                       
3. I Comuni per l'attuazione dei servizi ed interventi di cui al                
secondo comma possono avvalersi delle associazioni di volontariato e            
del privato sociale o di altre istituzioni che operino con                      
continuita' a favore degli immigrati extra-comunitari.                          
4. I progetti per la realizzazione degli interventi di cui al secondo           
comma sono approvati e finanziati con le procedure di cui agli                  
articoli 41, 42, 43 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e                
programmazione delle funzioni di assistenza sociale".                           
5. La Giunta regionale emana altresi' disposizioni ai Comuni                    
affinche' provvedano, a titolo di anticipazione:                                
a) in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno: 1) al              
concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie,                
sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in           
un comune dell'Emilia-Romagna; 2) al concorso nelle spese sostenute             
per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro             
familiari, ove il costo non gravi gia' su istituzioni o enti                    
pubblici;                                                                       
b) in favore degli immigrati che versino in stato di bisogno, al                
concorso nelle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di                  
immigrati extracomunitari e loro familiari, nel rispetto della                  
normativa nazionale e interregionale.                                           
6. In aggiunta alle informazioni previste dal secondo comma dell'art.           
4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, i Comuni garantiscono, altresi'             
in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso           
le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito           
approccio con la pubblica Amministrazione e per una effettiva parita'           
di opportunita' con i cittadini residenti.                                      
7. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di                   
rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del quinto comma del               
presente articolo.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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