REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 44                                                               
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia                             
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,             
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei                  
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla              
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, e' disposta, per l'esercizio 2001,                  
un'autorizzazione di spesa di Lire 14.000.000.000 (Euro                         
7.230.396,59).   (Cap. 58435)                                                   
NOTA ALL'ART. 44                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, concerne Norme in materia di servizi             
educativi per la prima infanzia                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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