LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 44
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, e' disposta, per l'esercizio 2001,
un'autorizzazione di spesa di Lire 14.000.000.000 (Euro
7.230.396,59). (Cap. 58435)
NOTA ALL'ART. 44
Comma 1
La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, concerne Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia