REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 42                                                               
Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi                             
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni                  
singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di                        
infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito              
per le minoranze nomadi, a norma della L.R. 23 novembre 1988, n. 47             
recante "Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna" come                  
modificata dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 34, e' disposta la                   
seguente autorizzazione di spesa:                                               
Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)   (Cap.                  
57680).                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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