REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 41                                                               
Interventi di promozione e supporto                                             
nei confronti delle aziende sanitarie                                           
gestiti direttamente dalla Regione                                              
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei                  
confronti delle aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione            
ai sensi dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e' determinato           
per l'esercizio 2001 in Lire 18.650.000.000 (Euro 9.631.921,17) e               
viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:                            
a) progetti di attuazione del Piano sanitario regionale 1999-2001 con           
particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di                     
assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento delle              
cure primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di               
promozione della salute nonche' alla realizzazione di progetti                  
speciali quali le demenze senili, le dipendenze patologiche, la                 
"salute donna", le cure palliative e l'assistenza nella fase                    
terminale, l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo            
di reti integrate   Lire 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99)                     
b) spese per il funzionamento delle strutture logistiche e per                  
attivita' di supporto al Servizio sanitario regionale   Lire                    
8.650.000.000 (Euro 4.467.352,18)(Cap. 51721 CNI).                           
NOTA ALL'ART. 41                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, concernente             
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo           
1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il seguente:                          
"Art. 2 - Competenze regionali                                                  
1. Spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei             
principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed            
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.               
2. Spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei                   
princi'pi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata            
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unita'            
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di                   
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette           
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo             
di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni                 
sanitarie.                                                                      
2 bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza                 
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria                    
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo             
rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno,                   
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del Comune nel caso in             
cui l'ambito territoriale dell'Azienda Unita' sanitaria locale                  
coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei              
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi            
in cui l'ambito territoriale dell'Unita' sanitaria locale sia                   
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune;                 
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonome locali.              
2 ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla             
Conferenza di cui al comma 2 bis, ed e' approvato previo esame delle            
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza            
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla             
legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano                    
attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui                     
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.                            
2 quater. Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i           
criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle               
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui                    
all'articolo 17, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'            
l'eventuale costituzione di appositi organismi.                                 
2 quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra                      
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo           
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del            
Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione ad esse              
degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il Piano                
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma 2           
quater, ove costituito.                                                         
2 sexies. La Regione disciplina altresi':                                       
a) l'articolazione del territorio regionale in Unita' sanitarie                 
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti             
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,              
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto              
previsto dal presente decreto per quanto attiene alle Aziende                   
Ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre                  
strutture pubbliche e private accreditate;                                      
b) i princi'pi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui              
all'articolo 3, comma 1 bis;                                                    
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle Unita'                  
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo           
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e           
a bassa densita' di popolazione;                                                
d) il finanziamento delle Unita' sanitarie locali, sulla base di una            
quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della                
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati                  
all'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;                 
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della Regione             
medesima, sulle Unita' sanitarie locali, nonche' di valutazione dei             
risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e                 
modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;                       
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui                   
all'articolo 19 bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la                 
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;                              
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la                      
possibilita' per le Unita' sanitarie locali di: 1) anticipazione, da            
parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo                      
dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti,            
iscritti nel bilancio preventivo annuale; 2) contrazione di mutui e             
accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci           
anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa                    
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle                 
relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici              
per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di           
Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione;            
h) le modalita' con cui le Unita' sanitarie locali e le Aziende                 
Ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai               
livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni ai sensi                 
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Legge 30 novembre 1998,             
n. 419.                                                                         
2 septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del            
DLgs 19 giugno 1999, n. 229, le Regioni istituiscono l'elenco delle             
istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui                      
all'articolo 1, comma 18.                                                       
2 octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la Regione non             
adotta i provvedimenti previsti dai commi 2 bis e 2 quinquies, il               
Ministro della Sanita', sentite la Regione interessata e l'Agenzia              
per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per                  
provvedere; decorso tale termine, il Ministro della Sanita', sentito            
il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della                   
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei              
Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un            
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude             
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in           
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi                
regionali abbiano provveduto.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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