REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 40                                                               
Protezione civile - Interventi di emergenza                                     
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le            
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti              
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto             
disposto dal DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, sono disposte le seguenti            
autorizzazioni di spesa:                                                        
Esercizio 2001: Lire 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99)   Esercizio             
2002: Lire  5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)                                   
Esercizio 2003: Lire  3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)   (Cap.                 
48050).                                                                         
NOTA ALL'ART. 40                                                                
Comma 1                                                                         
Il DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, concerne Autorizzazione al Ministero           
dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di              
carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di                   
pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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