LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 40
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2001: Lire 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99) Esercizio
2002: Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)
Esercizio 2003: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) (Cap.
48050).
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
Il DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, concerne Autorizzazione al Ministero
dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di
carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di
pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.