LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 39
Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati
alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale ai sensi
della L.R. 20 luglio 1992, n. 30 e' disposta la seguente
autorizzazione di spesa a valere sul capitolo sottoindicato:
a) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla
piattaforma stradale idonei a regolare la velocita', migliorare la
funzionalita' della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in
funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lettere a) e
c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)" Esercizio 2002: Lire 6.000.000.000
(Euro 3.098.741,39).
NOTA ALL'ART. 39
Comma 1
La L.R. 20 luglio 1992, n. 30, concerne Programma di intervento per
la sicurezza dei trasporti.