LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 38
Contributi per opere stradali
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati
alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere
stradali, a norma dell'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono
disposte le seguenti ed ulteriori autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032,913,80) Esercizio
2002: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)(Cap. 45172).
NOTA ALL'ART. 38
Comma 1
Il testo dell'art. 167 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
all'art. 24, e' il seguente:
"Art. 167 - Contributi per opere stradali
1. La Regione e' autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province
contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di
opere concernenti strade di rispettiva proprieta'; i contributi
possono essere altresi' concessi alle Comunita' Montane e alle forme
associative di cui al Capo III del Titolo III alle quali siano state
conferite tali funzioni.
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della
spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti
urbanistici.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per
l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli
interventi, sulla base delle proposte formulate dalle Province.
4. La concessione dei contributi avviene a seguito della
presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei
progetti, adottate dagli Enti locali attuatori.
5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.
I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti
articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono conclusi secondo le modalita' ivi previste.".