REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 35                                                               
Piano regionale integrato dei trasporti                                         
e contributi per la progettazione delle opere                                   
1. Per la concessione di contributi per l'incentivazione alla                   
progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonche' di studi e               
progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro              
realizzazione, ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 31 e del           
comma 2 dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 sono disposte             
le seguenti autorizzazioni di spesa:                                            
Esercizio 2001: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)   Esercizio                
2002: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)(Cap. 43027).                    
NOTE ALL'ART. 35                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2                
dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, concernente Disciplina           
generale del trasporto pubblico regionale e locale, e' il seguente:             
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari                                
omissis                                                                         
La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti            
pubblici o privati, al sostegno del trasporto pubblico regionale e              
locale, della mobilita' urbana e dell'intermodalita' mediante:                  
omissis                                                                         
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in               
attuazione del PRIT, nonche' di studi e progetti di carattere                   
territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;                     
omissis".                                                                       
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti                                        
omissis                                                                         
2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31              
sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative             
ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla                  
intermodalita', alla qualita' ambientale e alla logistica dei                   
trasporti.                                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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