LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 35
Piano regionale integrato dei trasporti
e contributi per la progettazione delle opere
1. Per la concessione di contributi per l'incentivazione alla
progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonche' di studi e
progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro
realizzazione, ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 31 e del
comma 2 dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 sono disposte
le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2001: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) Esercizio
2002: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)(Cap. 43027).
NOTE ALL'ART. 35
Comma 1
Il testo della lettera d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2
dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, concernente Disciplina
generale del trasporto pubblico regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
omissis
La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti
pubblici o privati, al sostegno del trasporto pubblico regionale e
locale, della mobilita' urbana e dell'intermodalita' mediante:
omissis
d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in
attuazione del PRIT, nonche' di studi e progetti di carattere
territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;
omissis".
"Art. 34 - Contributi sugli investimenti
omissis
2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31
sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative
ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla
intermodalita', alla qualita' ambientale e alla logistica dei
trasporti.
omissis".