REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 34                                                               
Contributi all'Azienda Regionale   per la Navigazione Interna (ARNI)            
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto                
disposto dal comma 1, lett. b) dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio               
1989, n. 1, sono disposte a favore dell'ARNI le seguenti                        
autorizzazioni di spesa:                                                        
Esercizio 2001: Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35)   Esercizio                
2002: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)(Cap. 41995).                      
NOTA ALL'ART. 34                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14                
gennaio 1989, n. 1, concernente Istituzione dell'Azienda regionale              
per la navigazione interna (ARNI), e' il seguente:                              
"Art. 13 - Entrate e patrimonio                                                 
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:                                  
omissis                                                                         
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di                     
specifiche attivita';                                                           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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