LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 34
Contributi all'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto
disposto dal comma 1, lett. b) dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio
1989, n. 1, sono disposte a favore dell'ARNI le seguenti
autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2001: Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35) Esercizio
2002: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)(Cap. 41995).
NOTA ALL'ART. 34
Comma 1
Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14
gennaio 1989, n. 1, concernente Istituzione dell'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI), e' il seguente:
"Art. 13 - Entrate e patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
omissis
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di
specifiche attivita';
omissis".