REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 33                                                               
Porti comunali                                                                  
1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni ed ai           
loro consorzi per gli interventi previsti dall'art. 4, lett. b) della           
L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti autorizzazioni di           
spesa:                                                                          
Esercizio 2001: Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14)   Esercizio 2002:            
Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14)(Cap. 41550).                              
NOTA ALL'ART. 33                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lett. b) dell'art. 4 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11,             
concernente Modificazione della L.R. 27 aprile 1976, n. 19,                     
riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna, e' il seguente:            
"Art. 4                                                                         
L'art. 9 della L.R. 27 aprile 1976, n. 19, e' sostituito dal                    
seguente:                                                                       
          Art. 9 - Destinazione degli interventi finanziari                     
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per             
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi           
per:                                                                            
omissis                                                                         
b) la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro                    
consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e              
ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a)              
nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed               
approdi fluviali;                                                               
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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