LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 33
Porti comunali
1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni ed ai
loro consorzi per gli interventi previsti dall'art. 4, lett. b) della
L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa:
Esercizio 2001: Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14) Esercizio 2002:
Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14)(Cap. 41550).
NOTA ALL'ART. 33
Comma 1
Il testo della lett. b) dell'art. 4 della L.R. 9 marzo 1983, n. 11,
concernente Modificazione della L.R. 27 aprile 1976, n. 19,
riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 4
L'art. 9 della L.R. 27 aprile 1976, n. 19, e' sostituito dal
seguente:
Art. 9 - Destinazione degli interventi finanziari
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi
per:
omissis
b) la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro
consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e
ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a)
nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed
approdi fluviali;
omissis".