LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 31
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di
competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi per il servizio di piena e per
opere e sistemazioni idrauliche nei corsi d'acqua di competenza
regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 39185 "Spese per il servizio di piena nei corsi d'acqua
ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale (Legge 25
luglio 1904, n. 523)" Esercizio 2001: Lire 1.100.000.000 (Euro
568.102,59)Esercizio 2002: Lire 1.100.000.000 (Euro
568.102,59)Esercizio 2003: Lire 1.100.000.000 (Euro 568.102,59);
b) Cap. 39220 "Opere e sistemazioni idrauliche nei corsi d'acqua di
competenza regionale (DPR n. 616 del 1977, art. 89; L.R. 6 luglio
1974, n. 27)" Esercizio 2001: Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,45)
Esercizio 2002: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70).