LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 30
Interventi per la difesa del suolo della costa e per il
consolidamento dei centri abitati
1. Per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei
centri abitati e' disposta la seguente autorizzazione di spesa:
Cap. 39050 "Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e
trasferimento di abitati (Legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive
modifiche)"
Esercizio 2001: Lire 2.030.000.000 (Euro 1.048.407,51) Esercizio
2002: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90).