LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 28
Parchi regionali e riserve naturali
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle
riserve naturali, ai sensi delle Leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11
e 2 luglio 1988, n. 27, sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa per gli interventi sotto specificati:
a) Cap. 38030 "Contributi per spese di investimenti finalizzate al
recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del
territorio del Delta del Po (L.R. 2 aprile 1988, n. 11; art. 13, L.R.
2 luglio 1988, n. 27)" Esercizio 2001: Lire 800.000.000 (Euro
413.165,52)
b) Cap. 38090 "Contributi per spese d'investimento finalizzate al
recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35,
commi 2 e 4, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)" Esercizio 2001: Lire
5.700.000.000 (Euro 2.943.804,32).
2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma
precedente, per le medesime finalita', e' disposta un'ulteriore
autorizzazione di spesa a valere sul seguente capitolo:
Cap. 38095 "Spese per investimenti finalizzati al recupero ed alla
valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, comma 3, L.R. 2
aprile 1988, n. 11)" Esercizio 2001: + Lire 215.000.000 (Euro
111.038,23).
NOTE ALL'ART. 28
Comma 1
1) La L.R. 2 aprile 1988, n. 11, concerne Disciplina dei parchi
regionali e delle riserve naturali.
2) La L.R. 2 luglio 1988, n. 27, concerne Istituzione del Parco
regionale del Delta del Po.