LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 27
Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 134 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa
per gli interventi sottoindicati e per gli importi a fianco di
ciascuno indicati:
a) Cap. 37372 "Contributi a favore dei soggetti obbligati ad eseguire
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai
sensi del comma 6 bis dell'art. 17 del DLgs 5/2/1997, n. 22 (art.
134, comma 2, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" Esercizio 2001: Lire
2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) Esercizio 2002: Lire 2.000.000.000
(Euro 1.032.913,80)Esercizio 2003: Lire 2.000.000.000 (Euro
1.032.913,80)
b) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori
di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3,
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" Esercizio 2001: Lire 10.000.000.000
(Euro 5.164.568,99).
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
Il testo dell'art. 134 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
all'art. 24, e' il seguente:
"Art. 134 - Interventi di bonifica
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6 bis dell'art. 17
del DLgs n. 22 del 1997 la Regione puo' concedere ai soggetti
obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo,
contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della
bonifica secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad
uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche
o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128,
la Giunta regionale puo' concedere finanziamenti fino al cento per
cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le
entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R.
6 agosto 1996, n. 31.
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del DLgs
n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n.
471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente
dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli
stessi interventi riguardano il territorio comunale.".