LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 26
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al
risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'art. 114 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3, e' disposta, per l'esercizio 2001,
un'autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45).
(Cap. 37250)
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
Il testo dell'art. 114 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
dell'art. 24, e' il seguente:
"Art. 114 - Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle
acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientale dei corpi idrici, nonche' degli obiettivi di
qualita' funzionale in relazione agli usi programmati per corpo
idrico o tratto di esso. Il piano e' elaborato nel rispetto degli
indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17
della Legge 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia
approvato, la Regione puo' comunque dotarsi del piano di tutela, uso
e risanamento delle acque.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici
regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorita' di
bacino nazionale e interregionale;
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle
destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative
conseguenti;
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche
fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilita' di risorse
idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in
relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di
risparmio della risorsa;
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i
trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualita' delle
acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di
prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle
Province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale
di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 e' adottato e approvato secondo le
procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi
con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di
pianificazione in materia di acque.".