REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 24                                                               
Piani per la tutela dell'ambiente   dall'inquinamento atmosferico               
1. Per la predisposizione delle linee di indirizzo volte a coordinare           
gli Enti locali nelle funzioni di pianificazione della qualita'                 
dell'aria ai sensi dell'art. 121 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono           
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:                                   
Esercizio 2001: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)   Esercizio 2002:            
Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)Esercizio 2003: Lire 200.000.000           
(Euro 103.291,38)(Cap. 37120).                                               
NOTA ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 121 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente             
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:                         
          Art. 121 - Funzioni della Regione in materia di                       
inquinamento atmosferico                                                        
1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203,            
la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento                       
atmosferico:                                                                    
a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone               
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento                   
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla                  
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;                           
b) determina, per le zone per le quali e' necessario assicurare una             
speciale protezione, valori di qualita' dell'aria piu' restrittivi di           
quelli fissati dalla normativa statale;                                         
c) determina valori limite di emissione nonche' particolari                     
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi            
e di servizio con emissioni in atmosfera;                                       
d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di              
rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione                     
dell'inventario delle emissioni;                                                
e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di             
emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di              
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti                  
normative statali.".                                                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina