LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 23
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro
consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie sono
disposte ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976,
n. 47 le seguenti autorizzazioni di spesa: Esercizio 2001: Lire
6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39)Esercizio 2002: Lire
5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)Esercizio 2003: Lire
4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60)(Cap. 35305).
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47,
concernente Disciplina transitoria degli interventi per il
finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale e' il
seguente:
"Art. 3
omissis
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo
preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino
a copertura totale di detto costo.
omissis".