REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 23                                                               
Opere acquedottistiche e fognarie                                               
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro                  
consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie sono           
disposte ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976,             
n. 47 le seguenti autorizzazioni di spesa:   Esercizio 2001: Lire               
6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39)Esercizio 2002: Lire                        
5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)Esercizio 2003: Lire                        
4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60)(Cap. 35305).                               
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47,            
concernente Disciplina transitoria degli interventi per il                      
finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
omissis                                                                         
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo                   
preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino            
a copertura totale di detto costo.                                              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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