LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 22
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti
storici
1. Per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico
e culturale degli insediamenti storici ai sensi della L.R. 16
febbraio 1989, n. 6 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa
a valere sui capitoli sottoelencati:
a) Cap. 30880 "Contributi a Comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti per la redazione di studi di fattibilita' e piani di
recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti
storici (artt. 2 e 3, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6)" Esercizio 2001:
Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69)
b) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico
e risanamento conservativo su edifici di proprieta' pubblica e
privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24
dicembre 1993, n. 537)" Esercizio 2001: Lire 1.000.000.000 (Euro
516.456,90)
c) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni
di carattere artistico o storico di proprieta' di enti ecclesiastici,
di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989,
n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)" Esercizio 2001:
Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90).
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
La L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, concerne Provvedimenti per il
recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti
storici.