LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 20
Mercati e centri agro-alimentari
1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione,
la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma della
lett. a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 47, e'
disposta, per l'esercizio 2001, un'autorizzazione di spesa di Lire
700.000.000 (Euro 361.519,83). (Cap. 27000)
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24
aprile 1995, n. 47, concernente Interventi per favorire
l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione
della L.R. 7 novembre 1979, n. 42 e della L.R. 24 dicembre 1981, n.
49, e' il seguente:
"Art. 1 - Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso e la
realizzazione di zone commerciali e artigianali di servizio nelle
zone limitrofe ai medesimi, interviene mediante la concessione di:
a) contributi in conto capitale a sostegno degli oneri relativi alla
progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e
ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari
all'ingrosso;
omissis".