LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 19
Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni
sciistiche
1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle
stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree
interessate da impianti di risalita e piste di discesa: Esercizio
2002: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45)(Cap. 25780)
b) Contributi per le revisioni generali e revisioni speciali degli
impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:
Esercizio 2002: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45)(Cap. 25785).
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
La L.R. 24 agosto 1987, n. 26, concerne Interventi a favore degli
impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.