LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 18
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 4 marzo
1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica", sono disposte le
seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi
definiti nei capitoli sotto riportati:
a) Cap. 25554 "Spese per le attivita' di supporto tecnico svolte
dall'APT Servizi (art. 2 comma 3, art. 7 comma 2, lett. c), art. 12,
L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2001: Lire 900.000.000 (Euro
464.811,21)
b) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del
piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di
carattere generale e per il cofinanziamento tramite l'APT Servizi Srl
di progetti di promozione turistica e di commercializzazione
turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui
all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7 comma 2, lettere a)
e b) ed art. 8, comma 3 e articoli 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998,
n. 7)" Esercizio 2001: Lire 300.000.000 (Euro
154.937,07)Esercizio 2002: Lire 21.300.000.000 (Euro
11.000.531,95).