LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 17
Interventi per la disciplina dell'offerta turistica
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta
turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive
modifiche, e' disposta la seguente autorizzazione di spesa per il
conferimento ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di un fondo
finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi
attualizzati ai soci operanti nel settore turistico:
Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap.
25517).
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, concerne Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,
n. 38.