REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 17                                                               
Interventi per la disciplina dell'offerta turistica                             
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta                  
turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive                
modifiche, e' disposta la seguente autorizzazione di spesa per il               
conferimento ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di un fondo             
finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi                   
attualizzati ai soci operanti nel settore turistico:                            
Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)   (Cap.                  
25517).                                                                         
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, concerne Disciplina dell'offerta                 
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e                        
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,           
n. 38.                                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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