LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 16
Valorizzazione delle attivita' ittiche
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche, ai
sensi della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 e della L. R. 2 dicembre
1988, n. 48, e' disposta, per l'esercizio 2001 un'autorizzazione di
spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80). (Cap. 24400)
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) La L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, concerne Interventi per lo
sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche.
2) La L.R. 2 dicembre 1988, n. 48, concerne Modifiche alla L.R 14
febbraio 1979, n. 3 concernente interventi per lo sviluppo e la
valorizzazione delle attivita' ittiche.