LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 15
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per le finalita' di cui alla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e'
disposta, per l'esercizio finanziario 2001, la seguente
autorizzazione di spesa:
Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di
qualificazione e di innovazione di cui agli articoli 4, lett. c), 5,
6, comma 2, lettere b), c), e d) e comma 3, lett. b), 8, comma 2,
lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di
investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio 1994, n. 20
e successive modifiche)" Lire 25.000.000.000 (Euro 12.911.422,48).
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
La L.R. 16 maggio 1994, n. 20, concerne Norme per la qualificazione
dell'impresa artigiana.