LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 14
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo
1990, n. 22 recante "Disposizioni di principio e disciplina generale
per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 2001, le seguenti
autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle
imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e
successive modificazioni)" Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76)
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di
programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f),
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)" Lire
500.000.000 (Euro 258.228,45)
c) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del
consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis,
L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)" Lire
500.000.000 (Euro 258.228,45).